IPN Constitution – ITA

Statuto Associazione IPN

Art.1 DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione International Physicists Network (IPN).

Art. 2 – SEDE LEGALE

L’Associazione ha la propria sede legale in via delle Libellule n.26, 09131 Cagliari (CA). La sede legale è il luogo dove gli atti dell’Associazione vengono depositati e dove viene recapitata la posta dell’Associazione.
Per decisione del Consiglio Direttivo, possono essere aperte eventuali sedi distaccate con sezioni territoriali presenti sia sul territorio nazionale che in altri paesi.

Art. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.

ART.4 SCOPO OGGETTO DELLASSOCIAZIONE

L’Associazione non ha fini di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale. L’Associazione, è libera, apolitica e aconfessionale. L’Associazione è internazionale. L’Associazione si conforma ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto economico e finanziario. L’Associazione ha lo scopo principale di creare, stimolare e promuovere una rete internazionale di giovani ricercatori in fisica, sia sperimentali che teorici, al fine di realizzare dinamiche di collaborazione tra le diverse branche della fisica. L’Associazione valorizza l’interdisciplinarità e la sinergia tra le diverse attività di ricerca in fisica, accomunate dal metodo scientifico e un approccio critico e sistematico alla risoluzione dei problemi di interesse scientifico, che comprendano anche applicazioni per cui è richiesta una competenza poliedrica e che spesso non godono della necessaria visibilità nel settore di appartenenza.

Art.5ATTIVITA ISTITUZIONALI

I membri dell’Associazione sono impegnati in attività sociali e culturali. Si propongono la disseminazione della ricerca scientifica attraverso attività a carattere non commerciale quali:

  1. creare una rete nazionale ed internazionale di individui, istituzioni ed imprese
    che operano nel mondo della ricerca scientifica, sia fondamentale che applicata;
  2. curare i rapporti della rete di giovani ricercatori usando i media (web, social networks);
  3. svolgere attività informativa nei confronti dei membri attraverso la diffusione di notizie ed aggiornamenti (e.g. veicolare annunci di lavoro in ambito accademico e aziendale, con particolare interesse al settore dello sviluppo tecnologico;
  4. trasmettere annunci di conferenze e altre manifestazioni scientifiche di interesse);
  5. organizzare seminari, conferenze specialistiche, convegni e manifestazioni anche a livello internazionale e mai a carattere commerciale, che siano volti a stimolare la crescita scientifica dei propri membri nel settore di competenza. A tal fine, l’Associazione può costituire o gestire fondi per l’organizzazione degli eventi attraverso crediti erogati dagli istituti di ricerca, dalle università, dagli istituti di credito bancari e non bancari;
  6. organizzare attività di divulgazione scientifica rivolte a un pubblico di non specialisti.

I membri dell’Associazione si occupano anche di:

  1. promuovere la redazione e l’edizione sia verso i propri soci che eventualmente verso terzi interessati di pubblicazioni periodiche, notiziari di genere scientifico, indagini, ricerche e studi scientifici. In tali casi si potrà fare ricorso sia all’utilizzo di supporti cartacei (libri, riviste, giornali, opuscoli, prontuari) che di supporti informatici (e‐mail, newsletter, siti e portali);
  2. svolgere, nei confronti dei propri soci, corsi di formazione, stage, aggiornamento e tutoraggio nell’ambito della fisica e della ricerca scientifica sia fondamentale che applicata attraverso l’utilizzo di piattaforme sia tradizionali (corsi in aula) che informatiche (corsi on‐line o cosiddetti “e‐learning”). L’Associazione potrà inoltre a tale scopo utilizzare la propria sede o altro locale
    per svolgere tali corsi;
  3. ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 143 comma 2 Lett. a del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n.917 e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l’Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
    sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  4. collaborare con altre associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività di ricerca scientifica nell’ambito della fisica, promuovendo il ruolo dei giovani ricercatori.

Art.6 – I SOCI

Tutti i soci hanno pari diritto di voto e una medesima disciplina del rapporto associativo, in modo da garantire la democraticità dell’Associazione e consentire a tutti gli associati, senza distinzione alcuna, l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi.

I soci sono tutti coloro che, condividono pienamente lo scopo, i fini istituzionali e le attività dell’Associazione.

Oltre i soci fondatori, sono soci tutti coloro che hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

  • di voler partecipare alla vita associativa;
  • di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto ed i principi etici in esso contenuti;
  • di accettare le attività, le finalità, lo scopo e il metodo dell’Associazione.

Possono divenire soci: studenti di laurea triennale (BAs) e magistrale (MAs), laureati (che vogliono lavorare nel mondo della ricerca scientifica e/o industriale), dottorandi, borsisti post‐dottorato e giovani ricercatori, sia residenti in Italia che all’estero. Inoltre possono divenire soci: ricercatori nei diversi settori di ricerca, professori, divulgatori e giornalisti scientifici, professionisti operanti nel settore dello sviluppo tecnologico.

E’ prevista l’associatura a carattere onorario per alti membri della ricerca scientifica che si siano contraddistinti in ambito mondiale per il loro lavoro (Nobel o scienziati di fama mondiale, leader nel loro settore).

Possono aderire all’Associazione in qualità di soci con diritto a un singolo voto, anche laboratori, istituti o enti pubblici e privati di ricerca, nella figura dei loro rappresentanti legali o amministratori.

L’Associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e da soci onorari:

  1. I soci fondatori sono i soci che, partecipando all’Assemblea Costituente, hanno
    deliberato la costituzione dell’Associazione;
  2. I soci ordinari sono coloro che aderiscono all’Associazione previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto. I soci ordinari svolgono con continuità le attività istituzionali dell’Associazione ricomprese fra quelle indicate all’articolo 5 del presente Statuto;
  3. I soci sostenitori sono persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti che, pur non svolgendo direttamente un’attività di studio ed elaborazione, sostengono con adeguati contributi l’Associazione e ne perseguono obiettivi analoghi, mantenendo una costante partecipazione al dibattito sulle tematiche indicate all’articolo 4 del presente Statuto;
  4. I soci onorari sono tutti coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo in base a particolari benemerenze e attività meritevoli in cui si siano contraddistinti.

Art.7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per l’assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, indicando:

  • nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, titolo accademico o di studio conseguito, professione e residenza;
  • espressa manifestazione di volontà di far parte dell’Associazione;
  • accettazione senza riserve del presente Statuto e dei principi etici in esso contenuti, nonché delle attività, delle finalità e del metodo dell’Associazione.

Le domande dovranno pervenire al Consiglio Direttivo complete in ogni sua parte, compresa la firma dell’aspirante socio, pena la non presa in considerazione delle stesse.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà poi a comunicarlo all’interessato.

L’ammissione e la non accettazione della qualifica di socio può essere deliberata positivamente o, rispettivamente rifiutata, dal Consiglio Direttivo qualora, a suo giudizio, si ritenga siano presenti o che non sussistano i requisiti richiesti dallo Statuto dell’Associazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo al riguardo sono insindacabili, ma è comunque ammesso reclamo, da presentarsi in forma scritta all’Assemblea dei Soci entro 7 (sette) giorni dalla data di diniego.

All’atto dell’assunzione della qualifica di socio, l’Associazione provvederà a consegnare all’interessato un apposito tesserino di adesione e contemporaneamente a ritirare il versamento della quota di adesione. Subito dopo avverrà l’iscrizione del nuovo associato nel Libro Soci.

Art.8DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Diritti dei soci sono:

  • il diritto di partecipare all’Assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali dell’Associazione, nonché per l’approvazione annuale del Rendiconto Economico e Finanziario e della relativa Relazione di Missione. Hanno diritto di voto in seno all’Assemblea solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Elettorato attivo e passivo: i soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari hanno tutti egual diritto di voto e possono liberamente candidarsi ad essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali;
  • il diritto di frequentare i locali dell’Associazione e usarne le strutture e le attrezzature;
  • il diritto di partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall’Associazione e di usufruirne di tutti i servizi proposti;
  • il diritto di esprimere liberamente la propria opinione nel riguardo dell’Associazione e delle persone coinvolte in essa;
  • il diritto di ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa.

Doveri dei soci sono:

  • il dovere di rispettare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione;
  • il dovere di rispettare le finalità dell’Associazione attraverso un comportamento conforme ai principi etici sociali;
  • il dovere di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • il dovere di pagare alla scadenza stabilita una quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • il dovere di utilizzare in modo consono e corretto le attrezzature e i locali messi a disposizione dall’Associazione;
  • il dovere di impegnarsi per offrire una valida e fattiva partecipazione all’Associazione, al fine di realizzare nel miglior modo possibile gli scopi attuativi oggetto della stessa, impegnandosi in tal modo a favorire nei limiti delle loro possibilità le iniziative e gli interventi promossi dall’Associazione stessa.

Art.9DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per proprie dimissioni, o per esclusione disposta dal Consiglio Direttivo.

Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza del pagamento delle quote sociali.

L’esclusione del socio può essere sempre deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, come:

  • azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell’Associazione;
  • tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento della stessa;
  • morosità nel pagamento della quota associativa: il socio che ometta di rinnovare l’iscrizione all’Associazione per due anni consecutivi è considerato automaticamente decaduto;
  • mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. L’associato che si dimetta, per qualsiasi motivo, non potrà mai chiedere la restituzione della quota associativa o delle altre somme versate all’Associazione per la partecipazione alle attività.

Le esclusioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere sempre e comunque comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

L’associato escluso può sempre presentare ricorso All’Assemblea dei Soci contro la decisione del Consiglio Direttivo. I soci espulsi potranno in tal caso opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso all’Assemblea dei Soci; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione.

Art.10ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Vice Presidente;
  5. Il Tesoriere;
  6. Il Segretario;

Art.11 MODALITA DI VOTAZIONE

L’Associazione si conforma ai principi di democraticità interna e tutti i soci hanno un solo voto di pari valore a eccezione del Presidente dell’Associazione, il cui voto, prevale in caso di parità nelle votazioni sia dell’Assemblea dei Soci che del Consiglio Direttivo.

E’ consentito a tutti gli associati, senza distinzione alcuna, l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi.

Modalità di voto: oltre agli ordinari sistemi di votazione cartacei all’interno dei luoghi fisici dell’Associazione adibiti a tale scopo, è ammessa la votazione anche con sistemi digitali telematici, che garantiscano comunque la segretezza e l’assoluto anonimato del voto.

In tal caso, a pena di nullità, questa modalità di voto, sarà adottata obbligatoriamente da tutti gli aventi diritto al voto, anche da chi potrebbe non usufruirne avendo comunque la possibilità di garantire la sua presenza fisica nel luogo delle votazioni.

In ogni caso sarà il Consiglio Direttivo a definire di volta in volta le modalità di votazione da adottarsi.

Art.12LASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci.

L’Assemblea si riunisce per approvare il Rendiconto Economico e Finanziario e la rispettiva Relazione di Missione nonché il programma annuale delle attività e decidere sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea viene riunita anche per l’elezione, alla scadenza dei rispettivi mandati, di alcuni organi dell’Associazione: Il Consiglio Direttivo e il Presidente dell’Associazione.

Inoltre, l’Assemblea può deliberare in via straordinaria sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente. La convocazione dell’Assemblea può essere comunque richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale o in altro luogo da indicarsi, non meno di 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo di riunione sia per la prima che per l’eventuale seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante lettera tracciata (raccomandata o posta prioritaria con esito di consegna), mediante pubblicazione sul giornale o sulla newsletter dell’Associazione, mediante telefax, o mediante messaggio di posta elettronica con avviso di lettura.

Le Assemblee possono essere sia Ordinarie che Straordinarie. In Assemblea Ordinaria e in Assemblea Straordinaria, ciascun socio potrà rappresentare non più di tre soci (compreso se medesimo), purché munito di regolare delega scritta. E’ accettata la delega via posta elettronica, spedita al Consiglio Direttivo.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti, consulenti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli comunque necessaria per l’illustrazione, la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

L’Assemblea Ordinaria delibera:

  • l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente dell’Associazione;
  • l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario e della Relazione di Missione;
  • le linee generali del programma annuale delle attività;
  • gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • gli argomenti e gli altri contenuti attinenti alla gestione dell’Associazione posti alla su attenzione dal Consiglio Direttivo, secondo il Principio di Sovranità Assembleare.

In prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi (maggioranza assoluta).

In seconda convocazione l’Assemblea è valida e delibera qualunque sia il numero dei soci intervenuti (maggioranza semplice).

L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

L’Assemblea Straordinaria delibera:

  • sulle richieste di modifica dello Statuto;
  • sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione.

L’Assemblea dei Soci può modificare il presente Statuto, nel rispetto degli scopi fondamentali dell’Associazione.

Riguardo le modifiche dello Statuto, e lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Le Assemblee Straordinarie sono valide, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli associati (la metà più uno dei soci iscritti) e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.

Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea, che devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario e quindi trascritti nel libro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci.

Art.13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che ne svolge il ruolo di organo esecutivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri denominati Consiglieri e designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Tra gli 11 Consiglieri vengono poi eletti il Presidente, Il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne facciano domanda almeno tre (3) Consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro 14 (quattordici) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta tracciata (raccomandata o posta prioritaria con esito di consegna) o posta elettronica con avviso di lettura, da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

In seno al Consiglio la delega è ammessa solo per validi e giustificati motivi.

L’assenza non giustificata di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del Consiglio Direttivo, ne comporta immediatamente la sua decadenza dalla carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato da tutti i presenti e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo dal Segretario. In caso di sua assenza il Presidente nominerà tra i presenti un segretario.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. approvare il programma dell’Associazione, prendendo i necessari provvedimenti per l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea e delle linee programmatiche da essa espresse;
  2. fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione, compresa la scelta delle modalità di votazione adottata;
  3. curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione, compreso il curare i rapporti con enti e associazioni di ricerca nonché curare i rapporti con i mass media e i mezzi di divulgazione di massa in generale;
  4. eleggere al proprio interno tra i propri consiglieri: il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
  5. prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei nuovi soci all’Associazione;
  6. adottare provvedimenti disciplinari;
  7. compilare ogni anno il Rendiconto Economico e Finanziario e la relativa Relazione di Missione sottoponendoli poi all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  8. occuparsi di tutti i fondi ottenuti e curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
  9. determinare e deliberare i rimborsi spese e i contributi di natura forfettaria, a responsabili e organizzatori dell’attività dell’Associazione nonché per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria;
  10. aprire rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti di mutuo, finanziamento, assicurazione e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione;
  11. controllare insieme al Presidente dell’Associazione il buon operato sia del Segretario che del Tesoriere;
  12. ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Elezione del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Ogni socio, con ugual e pari diritto di voto, può esprimere due (2) preferenze tra i candidati presentati all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 2 anni.

Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito la maggioranza assoluta dei voti, ossia con il consenso della metà più uno dei soci iscritti. In seconda convocazione per l’elezione sarà sufficiente la maggioranza semplice ossia con il consenso della metà più uno dei soci presenti e intervenuti.

Al membro del Consiglio Direttivo dimissionario o impedito per altre cause, succede il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove il numero dei Consiglieri in carica scenda al di sotto di sette (7), l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art.14IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Rappresentante Legale dell’Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione, sia nei riguardi dei soci, che dei terzi.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione, facendosi portavoce delle idee, delle attese e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente, che è anche il Presidente dell’Assemblea dei Soci e Presidente del Consiglio Direttivo, può convocare il Consiglio Direttivo e vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Provvede inoltre all’osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

Il Presidente in caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, al Vicepresidente, a uno o più consiglieri, o ad uno o più soci, sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente sovrintende insieme a tutto il Consiglio Direttivo e controlla l’operato sia del Tesoriere che del Segretario.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente dell’Associazione.

Elezione del Presidente: Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci tra i membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio dispone di un voto di pari valore.

Il Presidente resta in carica per 2 anni e nel caso in cui venga eletto per due (2) mandati consecutivi, dopo la seconda elezione, non potrà in alcun modo essere immediatamente rieletto.

Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti, ossia con il consenso della metà più uno dei soci iscritti. In seconda convocazione per l’elezione sarà sufficiente la maggioranza semplice ossia con il consenso della metà più uno dei soci presenti e intervenuti.

Art.15IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o dimissioni ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Se la carica di Presidente diviene vacante, il Vicepresidente succede alla presidenza fino alla successiva riunione dell’Assemblea dei soci, ove si provvederà all’elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo presidente.

Il Vicepresidente sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vicepresidente non può a sua volta delegare funzioni in cui sia già stato delegato senza aver avuto l’autorizzazione dal Presidente dell’Associazione.

Elezione del Vicepresidente: Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, all’interno dei suoi membri.

Il Vicepresidente resta in carica per 2 anni e nel caso in cui venga eletto per due (2) mandati consecutivi, dopo la seconda elezione, non potrà in alcun modo essere immediatamente rieletto.

Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti, ossia con il consenso della metà più uno dei Consiglieri. In seconda convocazione per l’elezione sarà sufficiente la maggioranza semplice ossia con il consenso della metà più uno dei Consiglieri presenti e intervenuti.

Art.16IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della regolare tenuta della cassa e della banca dell’Associazione e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Sia se verrà delegata contrattualmente la gestione economica e fiscale ad un professionista, a uno studio, o a una società esterna, sia che si prosegua per proprio conto senza bisogno alcuno di collaborazioni esterne, il Tesoriere dovrà comunque provvedere a redigere materialmente le scritture contabili e i fogli cassa necessari alla successiva redazione del Rendiconto Economico e Finanziario e della relativa Relazione di Missione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere decade dal suo incarico qualora venga ritenuto inappropriato o comunque non all’altezza dei suoi compiti dal Consiglio Direttivo.

Elezione del Tesoriere: Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo dei suoi membri.

Il Tesoriere resta in carica per 2 anni e nel caso in cui venga eletto per due (2) mandati consecutivi, dopo la seconda elezione, non potrà in alcun modo essere immediatamente rieletto.

Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti, ossia con il consenso della metà più uno dei Consiglieri. In seconda convocazione per l’elezione sarà sufficiente la maggioranza semplice ossia con il consenso della metà più uno dei Consiglieri presenti e intervenuti.

Art.17IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Può inoltre essere delegato dal Presidente a svolgere determinati incarichi o ad attendere ad uno specifico affare.

Il Segretario decade dal suo incarico qualora il Consiglio Direttivo reputi il suo operato non in linea con quanto richiesto per uno svolgimento accurato, puntuale e diligente del compito affidatogli.

Elezione del Segretario: Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo all’interno dei suoi membri.

Il Segretario resta in carica per 2 anni e nel caso in cui venga eletto per due (2) mandati consecutivi, dopo la seconda elezione, non potrà in alcun modo essere immediatamente rieletto.

Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti, ossia con il consenso della metà più uno dei Consiglieri. In seconda convocazione per l’elezione sarà sufficiente la maggioranza semplice ossia con il consenso della metà più uno dei Consiglieri presenti e intervenuti.

Art.18 – GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.19: PRESTAZIONI VOLONTARIE E COLLABORAZIONI LAVORATIVE

L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, ma può anche assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art.20 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E ENTRATE SOCIALI

Il patrimonio dell’associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo Statuto.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  3. dagli avanzi di gestione;
  4. da ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l’Associazione.

I singoli associati, nonché soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell’Associazione o avanzare pretese sullo stesso.

Le Entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. le quote sociali stabilite dall’Assemblea, annualmente conferite dai soci all’Associazione, che è necessario versare per fare parte dell’Associazione e per avere diritto di voto nell’Assemblea;
  2. 2. il ricavato dell’organizzazione a carattere non commerciale di seminari, convegni, manifestazioni, conferenze;
  3. i fondi erogati dagli istituti di ricerca, dalle università, dalle aziende pubbliche e private e dagli istituti di credito bancari e non bancari per l’organizzazione degli eventi;
  4. la partecipazione a progetti di ricerca, studi scientifici e programmi di divulgazione commissionati da terzi (pubblico o privato);
  5. i corrispettivi versati dai soci per partecipare a determinate attività organizzate dall’Associazione, come eventi, seminari, convegni, manifestazioni;
  6. i corrispettivi derivanti dalla cessione, in special modo verso i soci e poi verso i terzi interessati, di pubblicazioni periodiche, notiziari di genere scientifico, indagini, ricerche e studi scientifici. In tali casi si potrà fare ricorso sia all’utilizzo di supporti cartacei (libri, riviste, giornali, opuscoli, prontuari) che di supporti informatici (e‐mail, newsletter, siti e portali);
  7. i corrispettivi versati dai soci per partecipare a determinate attività organizzate dall’Associazione, come corsi di formazione, stage, aggiornamento e tutoraggio nell’ambito della fisica e della ricerca scientifica sia fondamentale che applicata attraverso l’utilizzo di piattaforme sia tradizionali (corsi in aula presso la propriasede o in luoghi diversi) che informatiche (corsi on‐line o cosiddetti “e-learning”);
  8. la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali di progetti di ricerca scientifica;
  9. donazioni, eredità, legati effettuate dai soci o da terzi;
  10. eventuali contributi di comuni, province, regioni, enti pubblici, università, istituti di ricerca;
  11. eventuali contributi ulteriori, richiesti ai soci dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, per fare fronte ai costi delle attività proposte o ad eventuali debiti;
  12. dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in occasione di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell’articolo 143 comma 2 lett. a del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n.917;
  13. dalle offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori effettuate occasionalmente in occasione di raccolte pubbliche di fondi per celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell’art.143 comma 2 lett. a del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n.917;
  14. da ogni altra entrata e provento derivante dalle iniziative assunte dall’Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e, sempre nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, da ogni altra entrata che contribuisca a incrementare l’attività disseminante.

Art.21: ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.22: RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE DI MISSIONE

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario dell’Associazione e la relativa Relazione di Missione, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Il Rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico‐finanziaria dell’Associazione.

Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e precisione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

La Relazione di Missione deve dare testimonianza delle attività dell’Associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate.

Il Rendiconto Economico Finanziario e la Relazione di Missione devono essere sottoposti dopo la loro redazione da parte del Consiglio Direttivo, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e devono essere depositati presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, in modo che tutti i soci ne possano prendere visione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.23: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DESTINAZIONE DEI FONDI RESIDUI

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci secondo modalità e termini di cui al presente articolo 11, per i seguenti motivi:

  1. sopravvenuta impossibilità nel conseguimento dell’oggetto sociale;
  2. incapacità di funzionamento dell’Associazione per il venir meno di un numero dei soci necessario per il perseguimento dei propri fini;
  3. ogni altra causa che dovesse compromettere i principi ispiratori dell’Associazione o che dovesse impedirne lo svolgimento dell’attività.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci deciderà la destinazione del patrimonio residuo, riservandola ad altre associazioni o enti con finalità o scopi analoghi, o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24: NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti.

 

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.